DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Scheda del servizio
Cos'è
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
Autocertificazione: ora anche i privati la devono accettare
Pubblicata il 27/11/2020
Lo scorso 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione e quindi, comprese banche ed assicurazioni. Questi, hanno la facoltà di effettuare verifiche in merito a quanto dichiarato.
Il cittadino che presenta l’autocertificazione ad un ufficio privato dovrà dare il proprio consenso ad effettuare i controlli di quanto dichiarato presso l’amministrazione competente.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo da 16 euro.
Pubblicata il 27/11/2020
Lo scorso 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione e quindi, comprese banche ed assicurazioni. Questi, hanno la facoltà di effettuare verifiche in merito a quanto dichiarato.
Il cittadino che presenta l’autocertificazione ad un ufficio privato dovrà dare il proprio consenso ad effettuare i controlli di quanto dichiarato presso l’amministrazione competente.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo da 16 euro.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
Telefono |
0382.954864 |
||||
Fax |
0382.953814 |
||||
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
|||||
PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 01/02/2021 08:52:42