Registro delle Unioni Civili
Scheda del servizio
Con la legge 20 maggio 2016 n.76, è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di
costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due
testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
DICHIARAZIONE
Ci si rivolge all'Ufficiale di Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l'una
dall'altra.
Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile: l'ufficio avvia la fase
istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.
Nella seconda comparizione - verificata l'insussistenza di impedimenti - l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a 2
testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime
patrimoniale e dell'eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione.
(I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini)
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
1) sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto
promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal
caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in
giudicato;
3) sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre
unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 87;
4) sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione
dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito
dalla comunione dei beni.
SCELTA DEL COGNOME
Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro
cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione
dell'unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà
altresì modificato il suo codice fiscale.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore
di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
L’unione civile si scioglie:
per morte di una delle parti;
per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n.
898), ovvero mediante gli istituti della: negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato
civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
per rettificazione di sesso.
costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due
testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
DICHIARAZIONE
Ci si rivolge all'Ufficiale di Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l'una
dall'altra.
Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile: l'ufficio avvia la fase
istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.
Nella seconda comparizione - verificata l'insussistenza di impedimenti - l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a 2
testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime
patrimoniale e dell'eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione.
(I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini)
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
1) sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto
promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal
caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in
giudicato;
3) sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre
unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 87;
4) sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione
dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito
dalla comunione dei beni.
SCELTA DEL COGNOME
Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro
cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione
dell'unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà
altresì modificato il suo codice fiscale.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore
di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
L’unione civile si scioglie:
per morte di una delle parti;
per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n.
898), ovvero mediante gli istituti della: negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato
civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
per rettificazione di sesso.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
Telefono |
0382.954864 |
||||
Fax |
0382.953814 |
||||
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
|||||
PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- MODULO RICHIESTA[.doc 40 Kb - 30/09/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/09/2019 10:35:52