Presentare domanda per assegno di maternità
Scheda del servizio
Assegno per chi non gode della maternità obbligatoria (casalinga o disoccupata).
Cos'è utile sapere
L'art.66 della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni garantisce alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, un assegno di maternità qualora non usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe e disoccupate).
La normativa di riferimento è la seguente:
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 66 e successive modificazioni
Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS
L’assegno di maternità dello Stato spetta:
alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all'adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
servizio online dedicato;
Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Cos'è utile sapere
L'art.66 della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni garantisce alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, un assegno di maternità qualora non usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe e disoccupate).
La normativa di riferimento è la seguente:
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 66 e successive modificazioni
Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS
L’assegno di maternità dello Stato spetta:
alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all'adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
servizio online dedicato;
Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Ultimo aggiornamento pagina: 21/06/2019 11:09:19