1 maggio 2020
Cari concittadini,
con le ordinanze 537 e 538 di Regione Lombardia del 30 Aprile 2020, si completa il quadro delle norme da seguire dal 4 Maggio al 17 Maggio.
L'ordinanza 538, disciplina l'uso e la modalità di erogazione del servizio per i mezzi pubblici tra il 4 Maggio e il 31 Agosto 2020 , salvo ulteriori modifiche.
Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.
A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine.
È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.
L'ordinanza 537, invece, completa il quadro delle attività che riaprono e quelle che ancora rimarranno chiuse.
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione.
La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.
Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza.
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle.
Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.
Ci tengo a precisare che tutti i nostri "parchetti" sono classificati come aree gioco per bambini. E pertanto rimarranno chiuse in conformità all'art.1 punto e) terzo periodo del DPCM che dice: " le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse".
Stiamo per entrare nella fase 2, come vi spiegavo in occasione dell'uscita del DPCM, si tratta di una fase delicata in cui il contagio può riprendere se non ci proteggiamo con misure personali e non siamo costanti nel farlo.
La pandemia nel nostro Comune sembra in quiescenza da almeno un mese: gli sforzi che abbiamo fatto hanno salvato vite umane, e il distanziamento sociale ha funzionato.
I contagiati sono rimasti in numero contenuto e stanno guarendo.
Vi raccomando di continuare a rimanere distanziati il più possibile per il bene delle vostre stesse famiglie.
Cordialmente
Il Sindaco
Arch. Ivana Maria Cartanì
con le ordinanze 537 e 538 di Regione Lombardia del 30 Aprile 2020, si completa il quadro delle norme da seguire dal 4 Maggio al 17 Maggio.
L'ordinanza 538, disciplina l'uso e la modalità di erogazione del servizio per i mezzi pubblici tra il 4 Maggio e il 31 Agosto 2020 , salvo ulteriori modifiche.
Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.
A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine.
È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.
L'ordinanza 537, invece, completa il quadro delle attività che riaprono e quelle che ancora rimarranno chiuse.
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione.
La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.
Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza.
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle.
Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.
Ci tengo a precisare che tutti i nostri "parchetti" sono classificati come aree gioco per bambini. E pertanto rimarranno chiuse in conformità all'art.1 punto e) terzo periodo del DPCM che dice: " le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse".
Stiamo per entrare nella fase 2, come vi spiegavo in occasione dell'uscita del DPCM, si tratta di una fase delicata in cui il contagio può riprendere se non ci proteggiamo con misure personali e non siamo costanti nel farlo.
La pandemia nel nostro Comune sembra in quiescenza da almeno un mese: gli sforzi che abbiamo fatto hanno salvato vite umane, e il distanziamento sociale ha funzionato.
I contagiati sono rimasti in numero contenuto e stanno guarendo.
Vi raccomando di continuare a rimanere distanziati il più possibile per il bene delle vostre stesse famiglie.
Cordialmente
Il Sindaco
Arch. Ivana Maria Cartanì
Allegati
- Allegato Ordinanza 538[.pdf 1,78 Mb - 01/05/2020]
- ordinanza n.537 Regione Lombardia[.pdf 112,83 Kb - 01/05/2020]
- ordinanza n.538 Regione Lombardia[.pdf 91,92 Kb - 01/05/2020]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
Telefono |
0382.954864 |
||||
Fax |
0382.953814 |
||||
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
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PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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