21 febbraio 2020
Di seguito alleghiamo le indicazioni generali fornite da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute per comprendere come comportarsi per ridurre il rischio di contagio.
Poiché i centralini 112 di regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano emergenze sanitarie, si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 800894545 .
domenica 23/02
REGIONE LOMBARDIA PREDISPONE ORDINANZA CON DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO LOMBARDO
CHIUSE LE SCUOLE E I LUOGHI DI AGGREGAZIONE
Si riportano le disposizioni del Ministero della Salute emanate, d'intesa con Regione Lombardia, e sentiti i Sindaci lombardi, per minimizzare i rischi di contagio da coronavirus Covid-19.
In allegato il testo completo dell'Ordinanza del Presidente Fontana e degli atti di carattere nazionale
"Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda il punto (g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti.
Per quanto riguarda il punto (h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
Per quanto riguarda il punto (j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.
Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.
La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni".
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Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall'ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni..
Poiché i centralini 112 di regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano emergenze sanitarie, si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 800894545 .
domenica 23/02
REGIONE LOMBARDIA PREDISPONE ORDINANZA CON DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO LOMBARDO
CHIUSE LE SCUOLE E I LUOGHI DI AGGREGAZIONE
Si riportano le disposizioni del Ministero della Salute emanate, d'intesa con Regione Lombardia, e sentiti i Sindaci lombardi, per minimizzare i rischi di contagio da coronavirus Covid-19.
In allegato il testo completo dell'Ordinanza del Presidente Fontana e degli atti di carattere nazionale
"Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda il punto (g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti.
Per quanto riguarda il punto (h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
Per quanto riguarda il punto (j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.
Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.
La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni".
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Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall'ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni..
Allegati
- DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE[.pdf 1,61 Mb - 22/02/2020]
- ordinanza coronavirus[.pdf 962,31 Kb - 24/02/2020]
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
Telefono |
0382.954864 |
||||
Fax |
0382.953814 |
||||
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
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PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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